Art. 1.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.
      3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.

 

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      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuiti dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte.
      6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.